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Affitti brevi 2026: non cambia solo l’aliquota. Cambia il tuo profilo

18-01-2026 06:00

Francesco Coco - Dottore Commercialista

Sostenibilità Mobilità del Futuro, Flusso,

Affitti brevi 2026: non cambia solo l’aliquota. Cambia il tuo profilo

Nel 2026 sugli affitti brevi non conta solo l’aliquota: superata la soglia dei due immobili cambia l’inquadramento e cresce il rischio d’impresa.

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C’è una frase che nel 2026 rischia di trasformarsi in un boomerang per migliaia di proprietari e piccoli gestori: “Io non faccio impresa, affitto soltanto”. Da quest’anno, però, non basta più dirlo. Conta come ti qualifica la norma e conta come ti “vede” l’amministrazione, oggi che i dati sono più ordinati e quindi più facili da incrociare.

 

La Legge di Bilancio 2026 ha toccato il punto più sensibile: la cedolare secca nel perimetro delle locazioni brevi resta legata a un limite più stretto. Se nello stesso periodo d’imposta destini alla locazione breve non più di due appartamenti, resti nel recinto del privato; oltre, scatta la presunzione di attività svolta in forma imprenditoriale. E qui non si parla solo di imposta: quando “diventi impresa” cambiano gli obblighi e cambia l’esposizione al rischio (SCIA, IVA, previdenza, sanzioni).

 

Il primo fatto scomodo è che non c’è un paracadute. Chi al 31 dicembre 2025 era già a tre o quattro unità in affitto breve si è trovato “oltre soglia” senza tempi comodi, con la necessità di rimettere ordine non solo in dichiarazione, ma anche sul piano amministrativo.

Poi c’è una data che spiega perché il 2026 non è un anno qualunque: 20 maggio 2026. Entrano a regime le regole europee sulla trasparenza dei dati: informazioni più uniformi, più controllabili. In parole semplici: incrociare diventa più facile, contestare anche. La partita non è più “quanto paghi”, ma come sei inquadrato e quanto è difendibile la tua posizione.

 

Il perimetro: cosa sono gli affitti brevi e dove si sbaglia subito

Per “affitti brevi” si intendono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa. Il primo equivoco è pensare che riguardino soltanto i proprietari: non è così. Possono coinvolgere anche sublocazioni e concessioni a terzi fatte dal comodatario, sempre entro lo stesso limite temporale.

Secondo equivoco: “breve” non significa “appartamento intero”. Nel perimetro rientrano anche singole stanze, oltre alle unità abitative e alle pertinenze. È il motivo per cui tanti modelli “ibridi”una camera sulle piattaforme e il resto a canone – finiscono comunque dentro la disciplina.

Terzo punto: i 30 giorni non sono un tetto annuale, ma un limite per singolo contratto. Puoi stipulare più contratti nell’anno; però se tra le stesse parti la durata complessiva delle locazioni nell’anno supera i 30 giorni, entrano gli adempimenti legati alla registrazione. È una regola poco “appariscente”, ma in controllo pesa.

 

Servizi: quando la locazione smette di essere locazione

Molti scivolano qui. Finché resti nella locazione, alcuni servizi “minimi” sono considerati compatibili: pulizia e biancheria e, più in generale, quelli connessi all’uso dell’immobile (utenze, wi-fi, climatizzazione), purché restino accessori e non cambino la natura dell’offerta.

Il salto avviene quando compaiono servizi aggiuntivi non necessari alla finalità abitativa: colazione, somministrazione pasti, transfer, guide, pacchetti. A quel punto non stai più soltanto concedendo un immobile: stai erogando un servizio organizzato. Ed è lì che il fisco – e spesso anche l’apparato amministrativo – tende a leggere “impresa”.

 

Due appartamenti: conta ciò che destini, non ciò che possiedi

Nel 2026 la regola dei due appartamenti diventa il confine più netto tra “privato che affitta” e “operatore economico”. Ma c’è un dettaglio che cambia la prospettiva: non conta quanti immobili possiedi, conta quanti ne destini alla locazione breve nello stesso periodo d’imposta.

Esempio pratico: se hai tre appartamenti ma uno lo affitti con un contratto abitativo lungo (4+4 o 3+2), resti sotto soglia; se invece anche il terzo ruota sotto i 30 giorni, entri nel campo della presunzione.

L’errore ricorrente: la soglia non si “spezzetta”

Qui nasce la falsa sicurezza più diffusa: “Tengo due immobili in cedolare secca e il terzo lo porto in partita IVA”.

È una scorciatoia che porta fuori strada. La soglia non funziona a pezzi: superato il limite, l’attività viene attratta nel perimetro d’impresa e i proventi delle locazioni brevi delle unità destinate rientrano nella logica imprenditoriale. Impostare un ibrido improvvisato è uno dei modi più rapidi per sbagliare su dichiarazione, documentazione, adempimenti e – quando dovuta – IVA.

 

Se scatta l’impresa, cambia il conto: non è solo partita IVA

Quando l’attività viene letta come imprenditoriale, la partita IVA è solo la prima tessera. Il resto incide davvero su costi e margini: SCIA al SUAP, scelta del regime fiscale (forfettario se ne ricorrono i requisiti, oppure ordinario), determinazione del reddito e possibili ricadute anche sul fronte IVA.

Poi c’è la voce che spesso arriva tardi: la previdenza, con la possibile iscrizione alla Gestione IVS Commercianti INPS. È qui che si capisce se un modello regge davvero o se regge solo finché resta in una zona grigia.

 

Cedolare secca o IRPEF: non è una scelta di principio

Finché resti nel perimetro del privato, hai comunque un bivio. La cedolare secca prevede aliquota al 21% su una sola unità “prescelta” e un’aliquota più alta sulle altre. Ma la cedolare non consente di valorizzare allo stesso modo detrazioni e deduzioni tipiche dell’IRPEF ordinaria. In alcuni profili l’ordinario può risultare più conveniente di quanto si pensi.

Nel 2026, quindi, la scelta sensata è una: simulare.

 

Il dettaglio che vale soldi veri: il 21% anche sulla pertinenza

C’è un passaggio poco noto ma molto concreto: una consulenza giuridica della Direzione Regionale Lombardia ha confermato che, quando box o posto auto (pertinenza) sono locati congiuntamente all’abitazione individuata come “unità prescelta”, anche la pertinenza può seguire lo stesso trattamento. Non è automatico, quindi, che la pertinenza cada nella logica “seconda unità = aliquota più alta”.

Nella stessa risposta viene anche indicata una soluzione operativa per una criticità di compilazione (quadro RB di un modello dichiarativo precedente), con rigo separato e codice utilizzo 9 per la pertinenza. Dettaglio poco da titolo, ma utile per evitare errori.

 

Europa: perché il 20 maggio 2026 cambia il contesto

Dal 20 maggio 2026 i dati sugli affitti brevi entrano in un impianto europeo che rende più semplice ricostruire chi offre cosa, con che frequenza e con quali volumi. Inoltre, entro fine 2026, è annunciata una proposta più ampia che nelle aree in stress abitativo potrebbe rafforzare strumenti locali come tetti alle notti annue o limitazioni territoriali/stagionali.

In sintesi: nel 2026 il settore è più controllabile. Chi ha impostato la gestione “sul filo” rischia di pagare per primo.

 

Catania: da città di passaggio a destinazione. E qui la legalità pesa sulla reputazione

Per anni Catania è stata, per molti viaggiatori, soprattutto una porta d’ingresso: si atterrava a Fontanarossa e si ripartiva verso altre mete. Oggi quel quadro è cambiato: Catania non è più solo uno scalo, è una meta.

Da questo cambio di status nasce anche l’effetto più visibile: la crescita dell’offerta extra-alberghiera e delle strutture per affitti brevi. È un fenomeno che porta reddito e lavoro, ma che – se non governato – può innescare frizioni note: pressione abitativa, convivenza condominiale complicata, percezione di “città vetrina”, tensioni con i residenti. E quando una destinazione entra in questa fase, la reputazione diventa fragile: basta poco perché il consenso sociale si sposti verso restrizioni più dure.

 

Per questo il suggerimento, a chi opera negli affitti brevi a Catania, è semplice ma decisivo: nel 2026 mettersi in regola non è solo una difesa da sanzioni. È un investimento sulla credibilità turistica della città. Inquadramento corretto (privato o impresa), adempimenti amministrativi coerenti, fiscalità gestita senza scorciatoie, trasparenza sui servizi: non sono burocrazia fine a sé stessa. Sono qualità e affidabilità. E sono anche tutela collettiva: una filiera che si regolarizza riduce lo spazio per le polemiche, alza l’asticella dell’offerta e rende più credibile l’idea che il turismo non sia un problema, ma un’opportunità gestita.

La posta in gioco, oggi, non è solo il numero di visitatori. È il tipo di turismo che Catania vuole attrarre. E il turismo che resta – quello che torna e che parla bene della città – si costruisce anche così: con regole rispettate e standard chiari. Nel 2026 la differenza la fa un verbo molto concreto: mettersi in regola.

Direttore editoriale

Pierluigi Di Rosa

Direttore Responsabile

Elisa Petrillo

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